Articoli: NUORO: BOTTI DI CAPODANNO, CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO.

NUORO: BOTTI DI CAPODANNO, CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO.
A Nuoro la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino senegalese e un negoziante cinese per la vendita di artifici pirotecnici a minorenni di anni diciotto.
I due commercianti sono stati colti nella flagranza di vendere fuochi di artificio a tre minori di 10, 15 e 16 anni.
Per chi vende materiale esplodente pirotecnico a minori la legge prevede, oltre a una pena detentiva, un ammenda che può arrivare sino ai 200 mila euro.
Durante i controlli degli uomini della Squadra Mobile sono stati sequestrati “botti” illegalmente detenuti per un totale complessivo di circa 1 kg e 300 grammi.
CAPODANNO 2016, ATTENZIONE AI BOTTI

Fuochi d’artificio, un pò di chiarezza.
Tutti i prodotti pirotecnici autorizzati devono avere sulla confezione un’etichetta completa la stessa deve riportare: gli estremi ( Nr. protocollo e data ) del provvedimento del Ministero dell’Interno (per quelli non provvisti della marcatura CE) che ne autorizza il commercio; il nome del prodotto; la ditta produttrice il Paese di produzione e l’importatore, la categoria, le principali caratteristiche costruttive ( tra le quali il peso netto della massa attiva del prodotto esplodente) e una descrizione chiara e completa delle modalità d’uso, che devono essere seguite attentamente dall’utilizzatore.

I prodotti privi di un’etichetta regolamentare non sono in regola e sono da considerarsi “fuochi proibiti”, non essendo garantita né la loro provenienza né le caratteristiche costruttive e di funzionamento. Si raccomanda di porre la massima attenzione nell’uso di prodotti con effetto scoppiante ed ai razzi o proietti di qualsiasi specie.
È dall’uso di questa tipologia di oggetti che, statisticamente, sono derivati gli incidenti di maggiore gravità.
In particolare è severamente vietata qualsiasi manipolazione dei prodotti (svuotamento e ricarica, unire più pezzi insieme, innesco di sostanze infiammabili, ecc.), anche perché integra il reato di illecita fabbricazione di prodotti esplodenti.

I prodotti pirotecnici da divertimento presenti sul mercato si distinguono per l’appartenenza a specifiche “categorie”. Ecco quali:
IV Categoria -(ad esempio bombe aeree cilindriche e sferiche, batterie, razzi…). Prodotti per lo più professionali e comunque vendibili solo presso esercizi appositamente autorizzati dal Prefetto (mai ambulanti) a persone munite di specifiche licenze di polizia (porto d’armi, nulla osta all’acquisto, titolari di abilitazione ex art. 101 reg. T.U.L.P.S.). Il loro possesso deve essere denunciato all’Autorità di Pubblica Sicurezza e non è consentito detenerne presso la propria abitazione un quantitativo eccedente i 25 kg in peso lordo. Lo sparo, ove non configuri la realizzazione di uno spettacolo da autorizzare ex art. 57 del T.U.L.P.S., non può avvenire in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa.

V Categoria, gruppo C (ad esempio piccoli razzi, piccoli petardi, piccole combinazioni di tubi monogetto, piccoli sbruffi…). Prodotti vendibili solo presso esercizi appositamente autorizzati (mai ambulanti) a persone maggiori di anni 18 che esibiscano un documento di riconoscimento al venditore, che ne annota gli estremi sul registro di polizia. Il loro possesso deve essere denunciato all’Autorità di Pubblica Sicurezza ed anche in questo caso il quantitativo che si può detenere presso la propria abitazione non può eccedere i 25 kg in peso lordo. La loro accensione può avvenire nelle medesime condizioni previste per gli articoli di IV Categoria;

Prodotti “declassificati” o “di libera vendita” ora classificati tra gli esplodenti
Tali prodotti, dalla data del 10 settembre 2011, sono stati “riclassificati” tra gli esplodenti e possono appartenere alla IV categoria, V categoria, gruppo C, D o E in funzione della tipologia del prodotto. Solo quelli appartenenti alla V categoria, gruppo D o E possono essere trovati in commercio presso supermercati, cartolerie, tabaccai, ecc… Possono essere acquistati solo dai maggiori di anni 18 e per la V categoria gruppo D, qualora si superi il limite di kg 5 netti, occorre effettuare denuncia del loro possesso alla Autorità di Pubblica Sicurezza. Presso la propria abitazione non possono essere detenuti quantitativi eccedenti i 25 kg in peso lordo

Prodotti provvisti della marcatura CE: Presso le suddette rivendite (supermercati, cartolerie, tabaccai…) è possibile acquistare articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE ed appartenenti alla “Cat 1” e “Cat. 2” europea,che attualmente hanno assunto la denominazione “F1” ed “F2”. La “Cat.1” (o F1) deve essere ceduta ai maggiori di anni 14 mentre la “Cat. 2” (o F2) deve essere ceduta ai maggiori di anni 18. Tali limitazioni alla vendita sono chiaramente indicate nelle etichette dei prodotti in argomento, congiuntamente alle modalità d’uso, alla massa attiva ed altre informazioni utili al consumatore. I prodotti messi a disposizione dell’acquirente in tali esercizi sono appartenenti alla V categoria gruppo “D” o gruppo “E” della categoria nazionale. Anche in tal caso, se tali articoli rientrano nella V categoria gruppo D secondo l’allegato 1 al D.M. 9 agosto 2011, per quantitativi superiori a kg 5 netti occorre denunciare il loro possesso all’Autorità di Pubblica Sicurezza e non è consentito detenere presso la propria abitazione quantitativi superiori a 25 kg in peso lordo. Poiché per il normale consumatore è difficile consultare l’Allegato 1 al D.M. 9 agosto 2011 per effettuare la comparazione tra le categorie europee e le categorie nazionali, è consigliabile detenere presso la propria abitazione quantitativi di pirotecnici appartenenti alla “Cat 1” e “Cat. 2” sempre inferiori a kg 5 netti. In tale ipotesi, infatti, si è sempre certi di non dover espletare alcuna formalità presso l’autorità di pubblica sicurezza. Nel caso in cui l’acquisto avvenga presso una rivendita appositamente autorizzata, sarà cura del venditore informare il consumatore sulla categoria nazionale a cui appartiene il prodotto venduto e sugli eventuali obblighi di denuncia di possesso (che, come già detto, valgono per qualsiasi quantitativo per i prodotti della V categoria – gruppo “C” e oltre i 5 kg netti per la V categoria – gruppo “D”).

Fuochi d’artificio proibiti.

L’immissione sul mercato e la detenzione per la vendita di qualsiasi prodotto pirotecnico non riconosciuto dal ministero dell’Interno e/o privo di regolamentare etichetta sono severamente vietate dalla legge.

Qualche anni fa c’erano Il “pallone di Maradona” o la bomba “Osama Bin Laden” o ancora la “Kamikaze”, ma sono solo delle denominazioni di fantasia con cui persone senza scrupoli mettono illegalmente in commercio prodotti che possono essere pericolosissimi per la vita umana.

La legge prevede pene detentive per quanti pongano in essere condotte in violazione alle norme sulla circolazione legale dei pirotecnici e chiunque venga a conoscenza di fatti che integrano tali violazioni ha il dovere civico di denunziarli alle Forze di polizia.

Alle pene, comunque, è soggetto non solo chi vende ma anche chi illegalmente acquista o comunque utilizza fuochi. legai o illegali che siano.

Tra le cosiddette “bombe carta”, infatti, vi sono dei veri e propri ordigni che contengono anche 2 o 3 chili di esplosivo a basso potenziale ed hanno notevoli potenzialità distruttive.

Ma anche manufatti dall’aspetto apparentemente più “normale” e con quantitativi assai più modesti di prodotto con effetto scoppiante (tre o quattro grammi), che si presentano con la forma di un cilindretto più o meno allungato e di diverso diametro, possono causare danni irreparabili agli arti, alla vista all’udito ed al corpo in generale.

Redazione

31 Dicembre 2015

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